Condizioni generali di vendita
1. Validità delle condizioni generali di vendita del committente
Accettazione: con l’accettazione o l’esecuzione dell’ordine, il fornitore dichiara espressamente di accettare le presenti CGV.
Modifiche alle CGV: il fornitore è vincolato alle CGV a tempo indeterminato, fintantoché intrattiene rapporti commerciali con l’Acquirente. Le modifiche alle CGV vengono comunicate immediatamente al fornitore e si considerano accettate dopo sette giorni dalla consegna, salvo opposizione scritta.
Accordi speciali divergenti: Restano riservate disposizioni divergenti dalle presenti CGA, purché concordate per iscritto.
Invalidità delle condizioni generali di vendita del fornitore: le condizioni generali di acquisto o altri documenti del fornitore che sostituiscono, modificano o integrano le presenti CGA non hanno alcun effetto giuridico, anche se vi è un riferimento ad essi in una conferma d’ordine o nella corrispondenza commerciale. A meno che non siano state firmate da entrambe le parti.
2. Qualità delle merce
Qualità concordata: il fornitore garantisce la qualità concordata in base alle specifiche del prodotto o ai campioni di riferimento.
Modifiche al prodotto: sono severamente vietate modifiche alla composizione dei materiali, alla realizzazione ecc., a meno che l’acquirente non abbia dato il proprio consenso scritto in anticipo.
Conformità alla legge/stato dell’arte: il fornitore è responsabile della conformità della merce alle disposizioni di legge e della non violazione di alcuna norma giuridica, in particolare quelle dell’UE. Inoltre, tutti i prodotti devono corrispondere allo stato dell’arte.
3. Garanzia del prodotto
Responsabilità per vizi: il fornitore è responsabile di tutti i vizi della merce acquistata. Qualsiasi scostamento dalle caratteristiche normalmente previste, nonché dalle specifiche determinanti, dai modelli, dai campioni, dalle garanzie o dalle indicazioni relative all’imballaggio ecc. è considerato un vizio.
Termine per la denuncia dei vizi/prescrizione dei diritti: l’acquirente può denunciare tutti i vizi entro sei mesi dalla scadenza del periodo di garanzia concesso al cliente finale (garanzia legale di 2 anni). Lo stesso termine si applica alla prescrizione dei diritti. Il fornitore rinuncia all’eccezione secondo cui la merce si considera accettata se la segnalazione non avviene immediatamente dopo la scoperta.
Diritto di scelta: in caso di difetto, l’acquirente ha il diritto, a propria discrezione, di richiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, l’eliminazione del difetto o la sostituzione della merce difettosa.
Restituzione della merce difettosa a spese del fornitore: se l’acquirente opta per la risoluzione del contratto o la consegna sostitutiva, la merce viene rispedita a spese e a rischio del fornitore oppure messa a disposizione per il ritiro, con fissazione unilaterale di un termine da parte dell’acquirente.
Approvvigionamento sostitutivo presso terzi: se la consegna sostitutiva da parte del fornitore non avviene immediatamente o entro il termine stabilito dall’acquirente, quest’ultimo ha il diritto di procurarsi la consegna corrispondente da terzi a spese del fornitore senza fissare ulteriori termini.
Rinuncia a future forniture: qualora si verifichino difetti in una singola fornitura o in un singolo prelievo di merce, l’acquirente ha il diritto, oltre alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo, all’eliminazione del difetto o alla consegna sostitutiva, di rinunciare a propria discrezione alle forniture ancora in sospeso della stessa merce e/o di recedere dal contratto con effetto immediato senza obbligo di risarcimento.
Responsabilità: il fornitore è responsabile nei confronti dell’acquirente per tutti i danni diretti e indiretti, medi e immediati, subiti dall’acquirente o dai partner contrattuali dell’acquirente in relazione alla consegna di merce difettosa, alla risoluzione del contratto, all’eliminazione del difetto o alla consegna sostitutiva.
Notifiche di addebito: se l’acquirente subisce un danno a causa di un difetto, viene redatta una notifica di addebito e inviata al fornitore. Essa si considera accettata se non viene contestata per iscritto entro due settimane, indicando i motivi.
4. Garanzia di conformità
Diritti di terzi: il fornitore garantisce che la merce non violi alcun diritto di terzi, in particolare di natura contrattuale, reale e di proprietà intellettuale.
Conseguenze di una violazione di diritti: qualora l’acquirente accerti che la merce o parte di essa violi diritti di terzi, può, a propria discrezione, recedere dall’intero contratto e/o restituire la merce già ricevuta ottenendo il pieno risarcimento. Il fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi nonché tutti i danni diretti e indiretti, medi e immediati, insorti in tale contesto.
Assistenza / Assunzione di una controversia legale: qualora l’acquirente venga coinvolto in una controversia legale con terzi, il fornitore ne sarà informato e sarà tenuto, a partire da quel momento, ad assistere senza riserve l’acquirente o il suo partner contrattuale nella conduzione della controversia o, su richiesta dell’acquirente, ad assumere l’eventuale conduzione del processo nonché tutte le trattative per la risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia. Se il fornitore non adempie ai propri obblighi, l’acquirente ha il diritto, a propria discrezione, di riconoscere in buona fede il diritto del terzo o di sottoporsi a un procedimento arbitrale e di richiedere al fornitore il risarcimento dei danni diretti e indiretti, medi e immediati subiti (in particolare le spese del contenzioso e i risarcimenti danni a terzi).
5. Ritardo
Principio: se la consegna non avviene entro il termine o il periodo indicato nel contratto, nell’ordine o nella richiesta, il fornitore cade in mora alla scadenza di tale termine. Eventuali posticipi della data di consegna devono essere accettati per iscritto dall’acquirente.
Consegna completa: ogni voce deve essere consegnata per intero. Le consegne parziali non sono accettate dall’acquirente. Se entro la scadenza del termine di consegna concordato viene effettuata solo una consegna parziale, il fornitore cade in mora alla scadenza di tale termine. In caso di consegne parziali, i costi logistici aggiuntivi vengono addebitati dall’acquirente al fornitore.
Conseguenze del ritardo: se il fornitore è in mora, l’acquirente può – salvo in caso di forza maggiore – esigere l’adempimento successivo e, senza fissare un termine supplementare, richiedere il risarcimento del danno diretto e indiretto, mediato e im o subito. In alternativa, a sua discrezione, ha il diritto di rinunciare all’adempimento successivo e di richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento, oppure di procurarsi la corrispondente fornitura presso un terzo a spese del fornitore, oppure di recedere dal contratto. In assenza di espressa comunicazione, non si rinuncia alla prestazione nonostante il ritardo. La merce arrivata in ritardo può essere restituita al fornitore, qualora non sia vendibile, con addebito del prezzo di acquisto concordato e del danno diretto e indiretto, mediato e immediato subito.
Penale in caso di ritardo: se il fornitore è in ritardo, l’acquirente può in ogni caso, oltre alle conseguenze del ritardo sopra menzionate, richiedere una penale secondo il calcolo riportato di seguito. Se il danno supera l’importo della penale, l’acquirente può richiedere anche l’importo eccedente, a meno che il fornitore non dimostri di non avere alcuna colpa. La penale rimane dovuta nonostante l’accettazione senza riserve. Il pagamento della penale non esonera il fornitore dall’adempimento. La penale viene calcolata come segue, sulla base del prezzo di acquisto concordato nel contratto per la quantità in ritardo (giorni = giorni lavorativi dopo la data di consegna concordata):
Articoli permanenti e stagionali
Ritardo: 1 – 5 giorni 5%
Ritardo: a partire da 6 giorni 10%
Articoli in promozione, in liquidazione e pubblicitari
Ritardo: 1 – 5 giorni 20%
Ritardo: da 6 giorni in poi 50%
I costi pubblicitari concordati devono essere rimborsati in ogni caso per tutti gli articoli.
6. Consegne altrimenti non corrette
Spese amministrative forfettarie: in caso di consegna errata (ad es. fattura doganale errata, discrepanze rispetto allo standard di ricevimento merci, consegna anticipata ecc.), al fornitore verrà addebitato un importo forfettario di CHF 300.- per le spese amministrative. I “Requisiti logistici di Office World” costituiscono parte integrante del rapporto commerciale ed entrano in vigore con l’accettazione o l’esecuzione di un ordine.
Consegna anticipata: l’acquirente può, a propria discrezione, rifiutare la merce arrivata in anticipo oppure immagazzinarla a spese del fornitore.
7. Trasferimento e riserva di proprietà
Principio: la proprietà della merce consegnata si trasferisce al momento della consegna nel luogo di adempimento. Le riserve di proprietà non sono riconosciute senza il consenso scritto dell’acquirente.
Iscrizione nel registro delle riserve di proprietà: una riserva di proprietà è efficace solo se iscritta nel relativo registro delle riserve di proprietà (art. 715 segg. CC).
8. Luogo di adempimento e di pagamento, scadenza del credito del prezzo di vendita
Luogo di adempimento: per le consegne, il luogo di adempimento è il luogo di ritiro specificato nel contratto.
Data di scadenza: il credito relativo al prezzo di acquisto è esigibile – fatte salve le rivendicazioni di garanzia materiale o legale fatte valere – secondo un accordo separato sulle condizioni.
9. Tutela del marchio
Divieto di utilizzo non autorizzato: gli articoli contrassegnati con i marchi dell’acquirente (Office World) possono essere immessi nel canale di vendita dell’acquirente solo previo consenso scritto. In particolare, in caso di rinuncia alla prestazione (ad es. a causa di difetti, ritardi ecc.), è vietato immettere sul mercato gli articoli in questione. È necessario rimuovere ogni riferimento all’acquirente.
10. Trasferimento del rischio
Trasferimento del rischio: il rischio passa all’acquirente solo al momento della consegna della merce nel luogo di adempimento, come previsto dal contratto.
11. Responsabilità del prodotto e sicurezza del prodotto
Obbligo di indennizzo: qualora l’acquirente sia chiamata a rispondere per responsabilità da prodotto, il fornitore garantisce un indennizzo completo per tutti i danni diretti e indiretti, medi e immediati.
Assicurazione di responsabilità civile per i prodotti: il fornitore si impegna a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per i prodotti, la cui somma assicurata non limiti la responsabilità civile del fornitore. La relativa prova di assicurazione deve essere presentata all’acquirente, senza che questa ne faccia richiesta, alla fine di ogni anno solare.
Sicurezza dei prodotti: il fornitore si impegna a rispettare le norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto riguarda l’immissione in commercio dei prodotti e gli obblighi post-vendita. Il fornitore si impegna inoltre a informare immediatamente l’acquirente in merito a tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza dei prodotti e a supportarla nelle misure necessarie in relazione alla sicurezza dei prodotti. Qualora i prodotti del fornitore comportino l’adozione da parte dell’acquirente di misure relative all’ e della sicurezza dei prodotti, il fornitore manleverà l’acquirente da tutti i danni diretti e indiretti, medi e immediati causati da ciò.
12. Responsabilità per i partner contrattuali e gli ausiliari
Obbligo di risarcimento danni: il fornitore è responsabile per i danni causati dai suoi partner contrattuali e ausiliari, indipendentemente dalla propria colpa.
13. Cessione di diritti e obblighi
Divieto di cessione: la cessione dei diritti e degli obblighi del fornitore richiede il previo consenso scritto dell’acquirente.
14. Clausola salvatoria
Invalidità parziale: in caso di invalidità di singole disposizioni delle CGA o dei singoli contratti, le restanti disposizioni rimangono pienamente valide. Le disposizioni invalide devono essere sostituite da disposizioni che si avvicinino il più possibile al significato economico e allo scopo economico perseguito dalla disposizione invalida o nulla.
Lacuna: la stessa regolamentazione prevista per l’inefficacia parziale si applica anche in caso di lacuna.
15. Diritto applicabile e foro competente
Diritto applicabile: tutti i rapporti giuridici tra le parti sono regolati esclusivamente dal diritto sostanziale svizzero, con totale esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11.4.1980.
Foro competente: il foro competente esclusivo per tutte le controversie è Berna.